Un imputato, condannato per ricettazione, ha presentato ricorso contro la sentenza d'appello, sostenendo che il reato fosse estinto per intervenuta prescrizione. La Corte d'Appello aveva già rideterminato la pena, riconoscendo la prevalenza di un'attenuante sulla recidiva. La Corte di Cassazione ha chiarito che, ai fini del calcolo della prescrizione del reato, la recidiva ad effetto speciale incide sul termine, anche se nel giudizio di bilanciamento prevalgono le attenuanti. La ricettazione di particolare tenuità non modifica il regime prescrizionale base. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, confermando la condanna e l'irrilevanza della questione sulla prescrizione del reato e recidiva.
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