L'Imputato, condannato per favoreggiamento reale, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando un insanabile contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza d'appello. La motivazione indicava erroneamente che il reato fosse estinto per prescrizione, mentre il dispositivo confermava la condanna. La Suprema Corte ha rigettato la tesi della prescrizione, chiarendo che in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione non contestuali prevale il primo, quale immediata espressione della volontà del giudice. Tuttavia, la Cassazione ha accolto il ricorso sul trattamento sanzionatorio per mancanza di motivazione sulla mancata applicazione di alcune attenuanti, annullando la sentenza limitatamente alla pena e rinviando il caso alla Corte d'appello per una nuova determinazione.
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