La Corte di Cassazione interviene su un complesso caso di bancarotta fraudolenta, chiarendo due principi fondamentali. Da un lato, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato, ribadendo che le questioni coperte da una precedente pronuncia di inammissibilità parziale diventano 'res judicata' e non possono essere riesaminate, nemmeno se un reato collegato viene poi dichiarato prescritto. Dall'altro lato, ha accolto il ricorso di un altro imputato, specificando che per più reati commessi nell'ambito dello stesso fallimento si applica la disciplina speciale della 'continuazione fallimentare' (art. 219 Legge Fall.), che prevede un unico aumento di pena, e non la regola generale della continuazione (art. 81 c.p.). Di conseguenza, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza e ha ricalcolato direttamente la pena, riducendola.
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