Un uomo, condannato nei primi gradi di giudizio per furto in abitazione commesso nel 2007, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando vizi di notifica e identificazione. Durante la pendenza del ricorso, non manifestamente infondato, è decorso il termine massimo di dodici anni e sei mesi per la prescrizione del reato. La Suprema Corte ha chiarito che, in assenza di prove evidenti e immediate di innocenza che giustifichino un proscioglimento nel merito ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, deve prevalere la causa estintiva del reato. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando l'avvenuta prescrizione del reato.
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