Un soggetto viene condannato per ricettazione di farmaci anabolizzanti, sostenendo di averli usati solo per migliorare il proprio aspetto fisico. La Corte di Cassazione conferma la condanna per ricettazione, stabilendo che il "profitto non patrimoniale", come il miglioramento estetico, è sufficiente per integrare il reato. Tuttavia, la condanna per il reato di doping viene annullata per prescrizione, in quanto i motivi di ricorso su tale punto non sono stati ritenuti manifestamente infondati.
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