Il Contribuente ha impugnato un avviso di intimazione e una cartella di pagamento per tasse automobilistiche, sostenendo di non averle mai ricevute. L'Agente della Riscossione ha depositato in giudizio le copie dei documenti di notifica. Il Contribuente ha contestato tali documenti in modo generico. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Contribuente, stabilendo che il disconoscimento copie fotostatiche non può essere generico o basato su formule di stile. Per privare di valore probatorio le copie prodotte dal fisco, il cittadino deve indicare in modo chiaro, specifico e univoco gli aspetti di difformità rispetto agli originali. Di conseguenza, la notifica della cartella è stata considerata valida e il Contribuente ha perso la causa, con l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato.
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