Una società conduttrice ha tentato di far valere l'opponibilità di un contratto di locazione contro una procedura esecutiva, basandosi su un primo accordo antecedente al pignoramento. Tuttavia, un secondo contratto, ritenuto novativo, era stato stipulato dopo l'inizio della procedura. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che il secondo contratto è inopponibile ai creditori e che le spese di manutenzione non possono essere compensate con i canoni dovuti. Il caso chiarisce i limiti dell'opponibilità locazione pignoramento.
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