Un imputato, condannato in appello dopo un'assoluzione in primo grado, ha chiesto la rescissione del giudicato lamentando una notifica errata. Sosteneva che gli atti fossero stati notificati solo al suo precedente avvocato, il cui mandato riteneva revocato. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che la notifica al difensore di fiducia, il cui mandato non era stato formalmente revocato nel procedimento specifico, è pienamente valida. Questo principio semplifica le comunicazioni processuali successive alla prima.
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