La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27785/2024, ha confermato la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso per un vizio formale. La questione centrale riguarda la corretta procedura per l'elezione di domicilio appello, come modificata dalla Riforma Cartabia. Il caso in esame ha visto un imputato, condannato in primo grado, presentare appello senza allegare o menzionare nell'atto la necessaria elezione di domicilio. La Corte ha stabilito che, anche se l'elezione era stata fatta in precedenza, la sua mancata menzione nell'atto di impugnazione viola l'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., rendendo l'appello inammissibile. Questa decisione sottolinea l'importanza del rigore formale per garantire la celerità del processo.
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