Un uomo, condannato per la ricettazione di un telefono cellulare, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando l'invalidità delle notifiche del processo. Secondo la sua difesa, la sua elezione di domicilio presso lo studio del difensore di fiducia era nulla perché effettuata mentre si trovava in stato di detenzione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'elezione di domicilio effettuata dal detenuto è pienamente valida ed efficace, non esistendo alcun divieto di legge in merito. Inoltre, la presenza costante del difensore durante i gradi di giudizio ha sanato qualsiasi eventuale vizio di notifica, confermando la piena conoscenza del processo da parte dell'imputato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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