L'Azienda Creditrice, in fallimento, ha chiesto di essere ammessa al passivo dell'Azienda Debitore, anch'essa fallita, per un credito derivante dalla cessione di un'azienda. Il giudice ha respinto la domanda, accettando l'eccezione di pagamento basata su una quietanza. L'Azienda Creditrice ha proposto opposizione tramite **deposito telematico**, ma il Tribunale di primo grado l'ha dichiarata inammissibile, sostenendo che tale modalità non fosse consentita per gli atti introduttivi. La Corte di Cassazione ha invece stabilito che il **deposito telematico** degli atti introduttivi è valido, anche se non espressamente obbligatorio, purché non sia vietato e raggiunga il suo scopo. La Corte ha cassato la decisione, rinviando il caso al Tribunale per una nuova valutazione.
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