Una società conduttrice di un immobile, messo in vendita nell'ambito di una procedura di dismissione pubblica, ha agito in giudizio per far valere il proprio diritto di opzione all'acquisto, contestando le modalità della procedura che avevano portato alla vendita del bene a un'altra società. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 7043/2023, ha stabilito il corretto riparto di giurisdizione, confermando la competenza del giudice ordinario. La Corte ha chiarito che, una volta che l'ente pubblico ha determinato il prezzo e formulato l'offerta, la posizione del conduttore titolare del diritto di opzione è quella di un diritto soggettivo perfetto, la cui violazione rientra nella giurisdizione ordinaria e non in quella amministrativa.
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