Una contribuente ha impugnato due cartelle esattoriali per IRPEF e IVA, lamentando la mancata ricezione degli avvisi di accertamento precedenti e contestando la regolarità della notifica. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che la notifica della cartella di pagamento, anche se presenta vizi formali, si sana se il destinatario propone comunque un tempestivo ricorso, poiché l'atto ha raggiunto il suo scopo. Inoltre, l'agente della riscossione non deve produrre l'originale integrale della cartella, ma solo provare l'avvenuta consegna. Infine, la contestazione sulla mancata indicazione del responsabile del procedimento è stata respinta perché la contribuente non ha fornito i documenti necessari per verificare la data di consegna del ruolo, violando il principio di autosufficienza. Vince l'ente della riscossione.
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