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Art. 153 Codice di Procedura Civile — Sezione Sezioni Unite Civile

3 provvedimenti

Altri anni per Art. 153 Codice di Procedura Civile

Regolamento preventivo di giurisdizione e deposito
Un contribuente subisce un pignoramento presso terzi per debiti fiscali e previdenziali. L'interessato contesta gli atti esecutivi e le cartelle di pagamento davanti al giudice ordinario. I giudici di merito dichiarano il difetto di giurisdizione per la quota di crediti tributari in favore delle commissioni tributarie. Il debitore notifica quindi un regolamento preventivo di giurisdizione alla Corte di Cassazione, ma omette di depositare l'atto in cancelleria entro il termine perentorio di venti giorni. Le Sezioni Unite dichiarano il ricorso improcedibile, condannando il debitore al rimborso delle spese legali.
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Termine di impugnazione: demanio negato e ricorso tardivo
Una società di ristorazione ha chiesto di acquistare un'area demaniale su cui sorgevano i propri immobili. L'Agenzia del Demanio ha rifiutato la richiesta per mancanza di titoli edilizi validi. Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha confermato il rifiuto. La società ha proposto ricorso alle Sezioni Unite della Cassazione, ma oltre la scadenza di legge. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il termine di impugnazione di quarantacinque giorni decorre tassativamente dalla notifica del solo dispositivo della sentenza, effettuata dalla cancelleria. Questa regola speciale non viola il diritto di difesa o i principi europei, poiché la parte può comunque richiedere copia delle motivazioni o, in caso di impedimenti oggettivi e documentati, chiedere la rimessione in termini.
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Rimessione in termine avvocato: diligenza e oneri
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6431/2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un professionista legale contro la decisione del Consiglio Nazionale Forense. Il caso riguarda la richiesta di reiscrizione all'albo, ma il punto centrale è l'istituto della rimessione in termine. La Corte ha ribadito un principio fondamentale: la mancanza di diligenza o un difetto nell'organizzazione dell'attività professionale non costituiscono una "causa non imputabile" che possa giustificare la concessione della rimessione in termine, confermando la responsabilità diretta del professionista per la propria organizzazione lavorativa.
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