In una causa di divisione immobiliare, terzi intervengono rivendicando la proprietà per usucapione. Il Tribunale dichiara le loro domande inammissibili per tardività. I proprietari originari impugnano la decisione, chiedendo un rigetto nel merito per ottenere una pronuncia definitiva. La Corte d'Appello nega il loro interesse ad impugnare. La Corte di Cassazione, ribaltando la decisione, afferma che sussiste un 'interesse ad impugnare' anche contro una pronuncia di mera inammissibilità, quando questa non crea un giudicato sul merito e lascia le parti esposte a future azioni legali. Viene così valorizzata la nozione di 'soccombenza sostanziale' rispetto a quella meramente formale.
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