Un contribuente ha impugnato un avviso di accertamento relativo all'indebita applicazione del regime del margine e a omessi corrispettivi emersi da indagini bancarie. Dopo la riforma della sentenza favorevole in appello, il contribuente ha proposto ricorso in Cassazione oltre il termine lungo previsto dall'art. 327 c.p.c., richiedendo la rimessione in termini a causa della mancata comunicazione del deposito della sentenza da parte della segreteria della Commissione Tributaria Regionale. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che l'omessa comunicazione non costituisce causa non imputabile, gravando sul difensore l'onere di vigilare sull'esito del giudizio. Inoltre, la Corte ha chiarito che la morte del ricorrente intervenuta dopo l'instaurazione del giudizio di legittimità non produce effetti interruttivi.
Continua »