La Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile un appello in materia di contributi previdenziali perché tardivo. L'impugnazione è stata depositata oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado. La Corte ha chiarito che alle cause soggette al rito del lavoro non si applica la sospensione feriale dei termini. In via subordinata, l'appello è stato ritenuto infondato anche nel merito, confermando la validità delle notifiche effettuate dall'Ente di riscossione tramite un indirizzo PEC istituzionale, sebbene non presente nei pubblici registri.
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