Una cittadina ha contestato la richiesta di restituzione di un'indennità di disoccupazione, sostenendo di non averla percepita. I tribunali di primo e secondo grado hanno respinto la sua domanda, confermando che la sua rioccupazione rendeva la prestazione non dovuta. La Corte di Cassazione ha dichiarato il suo ricorso finale inammissibile, poiché mirava a una rivalutazione dei fatti e delle prove, compito esclusivo dei giudici di merito e non consentito in sede di legittimità, soprattutto in presenza di due sentenze conformi.
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