La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 19072/2024, ha chiarito che in una divisione ereditaria, l'erede che ha ricevuto donazioni di immobili e non esercita la facoltà di scelta sulla modalità di collazione (in natura o per valore), è tenuto alla collazione per imputazione. Questo meccanismo, che funge da criterio residuale, non può essere posticipato in attesa della valutazione economica dei beni. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell'erede donataria, confermando che la sua inerzia determina l'applicazione automatica della collazione per imputazione, tutelando così il diritto degli altri coeredi al prelevamento di beni di pari valore.
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