Un Ente Pubblico ha presentato un'istanza di fallimento contro una Società, basandosi su un credito non definitivo derivante da una sentenza impugnata. Il Tribunale ha dichiarato il fallimento, ma la Corte d'Appello ha revocato la decisione, ritenendo il credito incerto dopo una valutazione sommaria. La Corte di Cassazione ha confermato la revoca del fallimento, stabilendo che il giudice fallimentare deve sempre verificare autonomamente la reale sussistenza del credito, anche se esiste una sentenza non definitiva. Inoltre, la Cassazione ha accolto il ricorso della Società, riscontrando che i giudici d'appello avevano omesso di decidere sulla richiesta di risarcimento danni per l'ingiusta iniziativa fallimentare. La causa torna in appello per quantificare i danni.
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