Un contribuente impugnava un'intimazione di pagamento. In corso di causa, l'Agenzia delle Entrate annullava in autotutela le cartelle sottostanti, basandosi su una sentenza non definitiva di un'altra commissione tributaria. I giudici di merito dichiaravano cessata la materia del contendere e disponevano la compensazione spese di lite. La Corte di Cassazione ha confermato tale decisione, rigettando il ricorso del contribuente. Secondo la Corte, l'annullamento non derivava da un'illegittimità originaria dell'atto, ma da un fatto sopravvenuto, giustificando così la deroga al principio della soccombenza virtuale e la legittima compensazione delle spese.
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