Un rivenditore di imbarcazioni, citato in giudizio dal produttore per mancato pagamento, si opponeva sostenendo la presenza di difetti e che il termine per la denuncia vizi dovesse decorrere dalla segnalazione del cliente finale. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che nei rapporti tra professionisti (vendite a catena), ogni contratto è autonomo. Pertanto, il rivenditore, in qualità di acquirente, ha l'onere di verificare la merce alla consegna e di denunciare i vizi entro i brevi termini previsti dal Codice Civile, senza poter attendere le lamentele dei suoi clienti.
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