La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1779/2026, ha stabilito un principio fondamentale in materia di notifica telematica. Un contribuente si era visto dichiarare inammissibile il ricorso perché aveva provato la notifica via PEC depositando scansioni .pdf delle ricevute, anziché i file digitali originali. La Suprema Corte ha cassato la decisione, affermando che tale produzione è idonea a provare l'avvenuta notifica, specialmente se la controparte non contesta la conformità degli atti e si costituisce in giudizio. La Corte ha censurato l'eccessivo formalismo dei giudici di merito, sottolineando che questo approccio viola il principio del raggiungimento dello scopo e il diritto effettivo di accesso alla giustizia, come sancito anche dalla giurisprudenza della CEDU.
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