La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'impugnazione tardiva di un imprenditore, rimasto contumace nel giudizio di primo grado per il riconoscimento di una sentenza di fallimento straniera. La Corte ha chiarito che, in caso di notifica dell'atto introduttivo meramente nulla (e non giuridicamente inesistente), spetta all'impugnante dimostrare non solo il vizio, ma anche la conseguente mancata conoscenza del processo. Nel caso di specie, la notifica perfezionatasi per compiuta giacenza presso l'indirizzo di residenza corretto è stata ritenuta sufficiente a presumere la conoscenza, rendendo l'appello tardivo inammissibile.
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