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Art. 1477 Codice Civile

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67 provvedimenti

Gravi difetti costruzione: quando risponde il venditore
Una società immobiliare viene citata in giudizio dagli acquirenti per gravi difetti di costruzione, quali infiltrazioni, e per la mancata consegna del certificato di agibilità. La Corte di Cassazione conferma la condanna della società, ribadendo che le infiltrazioni costituiscono un grave difetto e che l'eccezione di decadenza dalla garanzia, sollevata tardivamente, è inammissibile. La sentenza sottolinea l'applicabilità dell'art. 1669 c.c. anche al venditore-costruttore.
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Subappalto pubblico: la forma scritta è essenziale
Una società di servizi informatici ha citato in giudizio la sua subappaltatrice per inadempimento contrattuale, sostenendo la mancata fornitura di banche dati nell'ambito di un progetto pubblico. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: poiché il contratto principale era un appalto pubblico che richiedeva la forma scritta per la sua validità, tale requisito si estende anche al contratto derivato. Di conseguenza, qualsiasi presunto accordo verbale relativo al subappalto è nullo e non può essere provato in giudizio, rendendo la richiesta infondata. La decisione sottolinea l'importanza della forma scritta del subappalto nei contratti collegati ad appalti pubblici.
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Danno risarcibile vendita immobile: quando spetta?
Un acquirente ha citato in giudizio il venditore per ottenere un risarcimento a causa della mancanza del certificato di agibilità e di difformità strutturali. La Corte di Cassazione ha stabilito che se il certificato viene ottenuto in un secondo momento e l'acquirente non fornisce prova di un danno economico concreto e specifico, non sussiste il diritto al risarcimento. La sentenza sottolinea che il danno risarcibile per la vendita di un immobile non è automatico ma deve essere rigorosamente dimostrato.
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Aliud pro alio: vendita immobile senza agibilità
La Corte di Cassazione conferma la risoluzione di un contratto di compravendita immobiliare per la consegna di un bene 'aliud pro alio'. Il caso riguarda un'autorimessa venduta senza certificato di agibilità a causa di difetti insanabili che ne impedivano il rilascio. La Corte ha stabilito che la consegna di un immobile privo dei requisiti essenziali per ottenere l'agibilità integra una grave inadempienza del venditore, giustificando la risoluzione del contratto, anche se l'acquirente era a conoscenza della mancanza del documento al momento dell'acquisto. La semplice promessa di ottenere il certificato non esonera il venditore dalla responsabilità se il bene è intrinsecamente inidoneo all'uso.
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Certificato di agibilità: ritardo e rischi contrattuali
Una società immobiliare ha acquistato un bene consapevole della mancanza del certificato di agibilità, in attesa di un condono. Dopo un ritardo di 12 anni nel rilascio, ha chiesto la risoluzione del contratto. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che non vi è inadempimento del venditore se l'acquirente ha accettato contrattualmente il rischio di un ritardo dovuto a lungaggini burocratiche non imputabili alla parte venditrice.
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Vendita aliud pro alio: casa senza abitabilità
Un acquirente si opponeva al pagamento del saldo del prezzo di un immobile che, contrariamente agli accordi, veniva consegnato privo di certificato di abitabilità, ancora suddiviso in due unità commerciali e occupato da un inquilino. La Corte di Cassazione ha accolto le sue ragioni, stabilendo che la consegna di un bene con caratteristiche diverse da quelle pattuite configura un grave inadempimento, potenzialmente qualificabile come vendita aliud pro alio, che giustifica il rifiuto dell'acquirente di adempiere alla propria prestazione.
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Inadempimento preliminare: quando è legittimo?
Una società costruttrice, promittente venditrice, si vede richiesto il doppio della caparra per un presunto inadempimento preliminare. La Corte d'Appello riforma la sentenza di primo grado, stabilendo che la mancata consegna di documenti prima del rogito non costituisce inadempimento se il venditore si era offerto di produrli in quella sede e l'acquirente non lo ha mai convocato davanti al notaio. La richiesta di documenti generica non basta a giustificare la risoluzione.
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