La Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di licenziamento collettivo dichiarato illegittimo, la tutela della reintegra non può essere concessa se l'attività aziendale è definitivamente cessata. Nonostante la violazione dei criteri di scelta del personale, l'inesistenza di un'organizzazione produttiva funzionante rende materialmente impossibile il ripristino del rapporto di lavoro. In tali circostanze, il giudice deve limitarsi a riconoscere al lavoratore un'indennità risarcitoria, parametrata al periodo tra il recesso e la cessazione effettiva dell'azienda, poiché la fine dell'attività costituisce una causa impeditiva assoluta alla prosecuzione del contratto.
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