La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 28117/2024, ha stabilito che in un contratto di compravendita, se l'acquirente chiede la consegna dei beni e il venditore si oppone sostenendo di non aver ricevuto il prezzo, l'onere della prova del pagamento ricade sull'acquirente stesso. La Corte ha rigettato il ricorso di una società che, agendo in via monitoria, non era riuscita a dimostrare di aver corrisposto il prezzo dei beni richiesti, confermando così la decisione della Corte d'Appello che aveva revocato il decreto ingiuntivo iniziale.
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