Un acquirente stipula un contratto preliminare per l'acquisto di immobili. Di fronte all'inadempimento del venditore, l'acquirente invia una diffida ad adempiere. Decorso inutilmente il termine, il contratto si risolve automaticamente. Successivamente, l'acquirente cambia idea e chiede al giudice il trasferimento coattivo degli immobili. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici confermano che, una volta avvenuta la risoluzione di diritto per effetto della diffida ad adempiere, la parte adempiente non può rinunciare agli effetti risolutivi per chiedere l'adempimento. Questo principio tutela l'affidamento del debitore, che ormai considera sciolto il vincolo contrattuale.
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