Una venditrice di un immobile cita in giudizio l'acquirente chiedendo la rescissione del contratto per minacce o, in subordine, la risoluzione per mancato pagamento. Il Tribunale accoglie la domanda, ma la Corte d'Appello la rigetta, ritenendo le prove delle minacce insufficienti e valorizzando la quietanza liberatoria firmata dalla venditrice. La Corte di Cassazione conferma la decisione d'appello, stabilendo che la quietanza ha valore di confessione stragiudiziale e costituisce piena prova del pagamento. Tale prova può essere superata solo dimostrando che la dichiarazione è stata viziata da errore di fatto o violenza, prova che nel caso di specie non è stata fornita.
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