La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una società in liquidazione che opponeva la propria dichiarazione di fallimento. La società lamentava un vizio nella notifica fallimento alla società, sostenendo che l'atto dovesse giungere anche al domicilio personale del liquidatore, oltre a negare lo stato di insolvenza poiché i crediti erano erariali. I giudici hanno chiarito che la legge richiede la notifica presso la sede societaria e che la consegna al domicilio del liquidatore è solo facoltativa. Inoltre, le contestazioni sui debiti fiscali sono risultate generiche e smentite dai bilanci, privi di deposito triennale, che mostravano un patrimonio netto costantemente negativo. La società è stata condannata al pagamento del doppio del contributo unificato.
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