Una contribuente ha impugnato una comunicazione di presa in carico per oltre 600.000 euro, sostenendo di non aver mai ricevuto l'avviso di accertamento originario. La Corte di Cassazione ha accolto il suo ricorso, stabilendo che la notifica all'indirizzo della contribuente era radicalmente nulla. La Corte ha chiarito che, in caso di notifica irreperibile, il messo notificatore deve documentare dettagliatamente tutte le ricerche effettuate. In assenza di tale prova, la notifica è nulla e insanabile, specialmente se il contribuente viene a conoscenza del debito dopo la scadenza dei termini per l'accertamento fiscale.
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