La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un imprenditore individuale contro la dichiarazione del proprio fallimento. Il ricorrente contestava la regolarità della notifica dell'atto di convocazione, sostenendo che, in quanto persona fisica, la notifica dovesse avvenire di persona o presso la residenza secondo le regole ordinarie del codice di procedura civile. La Suprema Corte ha invece chiarito che la notifica fallimento ditta individuale segue la disciplina speciale fallimentare. Pertanto, l'atto va inviato prima tramite PEC e, in caso di mancata consegna, tramite ufficiale giudiziario presso la sede dell'impresa, perfezionandosi con il deposito nella casa comunale se l'imprenditore è irreperibile. Non esiste alcun trattamento di favore per l'imprenditore individuale rispetto alle società.
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