Un lavoratore lamentava un demansionamento a seguito di un errore materiale nel suo contratto, che indicava una mansione superiore a quella effettivamente svolta. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 13799/2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo un principio chiave sull'interpretazione contratto di lavoro: la volontà comune delle parti, desumibile dal loro comportamento concreto fin dall'inizio del rapporto, prevale sul testo letterale del contratto, se questo è frutto di un palese e riconoscibile errore.
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