Una società finanziaria, cessionaria di un credito, ha impugnato una sentenza che le riconosceva solo un parziale rimborso da parte di un istituto di credito, deducendo la nullità del contratto di conto corrente per assenza di forma scritta. La Corte d'Appello aveva respinto il gravame, ritenendo che si fosse formato un giudicato interno su altri aspetti del contratto (interessi usurari e anatocistici). La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza d'appello e rinviando la causa. Ha chiarito che l'impugnazione specifica sulla mancata declaratoria di nullità totale impedisce la formazione del giudicato sulla validità complessiva del contratto, confermando l'interesse della ricorrente a ottenere somme maggiori.
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