Un professionista, incaricato come presidente della commissione di collaudo per un'opera pubblica, ha richiesto il pagamento dell'intero compenso basato sulle tariffe professionali nazionali. L'ente pubblico committente si è opposto, invocando una legge regionale che prevedeva un compenso unitario da suddividere tra i membri della commissione. La Corte di Cassazione ha dato ragione all'ente, stabilendo che la normativa regionale, in quanto norma speciale volta a contenere la spesa pubblica, prevale sulla tariffa nazionale generale, che non ha carattere imperativo. Il ricorso del professionista è stato quindi respinto.
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