La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 33456/2024, si è pronunciata sul tema dell'impugnazione dell'estratto di ruolo. Un contribuente, venuto a conoscenza di un debito fiscale solo tramite un estratto di ruolo, aveva impugnato l'atto sostenendo di non aver mai ricevuto le relative cartelle di pagamento. I giudici di merito avevano dichiarato il ricorso inammissibile. La Cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente, confermando l'inammissibilità. La Corte ha basato la sua decisione su una recente normativa (art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973) che limita fortemente i casi in cui è possibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo, richiedendo la prova di un concreto e attuale 'interesse ad agire' che, nel caso di specie, non è stato dimostrato.
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