La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 22158/2025, affronta il caso di un professionista contro un Comune per il mancato pagamento di prestazioni. La Corte ribadisce che un incarico professionale PA (Pubblica Amministrazione) richiede inderogabilmente la forma scritta del contratto, a pena di nullità. Sebbene il ricorso del professionista contro la nullità dell'incarico venga respinto, la Cassazione accoglie il motivo relativo all'omessa pronuncia sulla domanda di arricchimento senza causa, rinviando il caso alla Corte d'Appello per una nuova valutazione su questo specifico punto.
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