Un contribuente si opponeva a una richiesta di pagamento dell'INPS, sostenendo che il debito fosse prescritto. La sua tesi si basava sulla presunta nullità della notifica, in quanto il messo notificatore lo aveva dichiarato 'sconosciuto all'indirizzo'. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio fondamentale sulla notifica a destinatario irreperibile. L'attestazione del messo, che dichiara di non aver trovato il destinatario all'indirizzo di residenza, è un atto pubblico e fa piena prova. Per contestarla, non basta una semplice prova contraria (come un certificato di residenza), ma è necessaria la 'querela di falso'. Di conseguenza, la notifica era valida, la prescrizione è stata interrotta e il Contribuente ha perso la causa.
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