Una società operante nel commercio di autovetture si è vista contestare la deducibilità dei costi e l'applicazione del regime del margine IVA per operazioni ritenute soggettivamente inesistenti. La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha chiarito che in questi casi l'onere di provare l'effettività, l'inerenza e la certezza dei costi grava interamente sul contribuente. La sola esibizione della fattura non è sufficiente a dimostrare la legittimità della deduzione, ribaltando la precedente decisione della Commissione Tributaria Regionale.
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