L'Ente Impositore ha richiesto il pagamento di un debito fiscale mediante cartella esattoriale. Il Contribuente ha impugnato l'atto contestando la Notifica dell'avviso di accertamento presupposto. Il messo notificatore, difatti, aveva utilizzato la procedura per persone temporaneamente introvabili apponendo un semplice timbro prestampato. La relazione di notifica non indicava le ricerche svolte per reperire il destinatario o altre persone abilitate al ritiro presso il domicilio fiscale. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità della procedura. Senza la prova documentale delle ricerche effettuate dall'ufficiale notificatore, la notifica dell'atto iniziale è nulla. Di conseguenza, cade anche la successiva cartella di pagamento per invalidità derivata. L'Ente Impositore è stato sconfitto e condannato al pagamento delle spese di giudizio.
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