I Garanti di una società fallita hanno proposto un'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, sostenendo di non aver mai ricevuto la notifica del provvedimento poiché inviata al vecchio indirizzo indicato nel contratto di fideiussione, anziché presso la nuova residenza anagrafica. La Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile l'opposizione. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso dei Garanti. I giudici hanno chiarito che le risultanze anagrafiche hanno valore solo presuntivo e che, per rendere ammissibile l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, non basta dimostrare un'irregolarità nella notifica. È invece indispensabile fornire la prova rigorosa che tale irregolarità abbia effettivamente impedito la tempestiva conoscenza dell'atto. Nel caso specifico, i Garanti non hanno dimostrato l'assenza di collegamenti con il vecchio domicilio.
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