Un professionista, sanzionato dal proprio ordine disciplinare, impugnava il provvedimento. La notifica era avvenuta prima via PEC, ma fallita per 'casella piena', e poi con raccomandata. Il Consiglio Nazionale dichiarava tardiva l'impugnazione, considerando valida la prima notifica. La Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, stabilendo che la notifica PEC con casella piena non perfeziona la comunicazione, poiché non garantisce la conoscibilità dell'atto e viola il diritto di difesa. Il termine per impugnare decorre quindi dalla successiva notifica andata a buon fine.
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