Un agente della riscossione ha impugnato una sentenza che annullava un'intimazione di pagamento a causa di un presunto vizio nella notifica della cartella esattoriale presupposta. La controversia riguardava la validità di una notifica a società effettuata nelle mani del portiere dello stabile. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che, ai sensi dell'art. 145 c.p.c., la notifica a una persona giuridica presso la sua sede si perfeziona con la consegna al portiere, senza che sia necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa, a differenza di quanto previsto per le persone fisiche.
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