Un primo ballerino ha impugnato il proprio licenziamento, parte di una procedura di licenziamento collettivo avviata da una fondazione lirico-sinfonica a seguito della soppressione dell'intero corpo di ballo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la soppressione di un settore aziendale, motivata da ragioni economiche e produttive, costituisce una legittima scelta imprenditoriale. La Corte ha inoltre stabilito che, data la specificità e l'infungibilità delle mansioni dei ballerini, era corretto limitare i criteri di scelta del personale da licenziare al solo corpo di ballo, senza estenderli all'intera azienda.
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