Una contribuente impugnava un'iscrizione ipotecaria basata su diverse cartelle esattoriali, lamentandone la mancata notifica e la prescrizione dei crediti. Dopo una proposta di definizione anticipata del giudizio da parte della Corte di Cassazione, il difensore della ricorrente presentava istanza per la trattazione del caso. Tuttavia, allegava la stessa procura speciale già usata per il ricorso, anziché una 'nuova procura speciale' come richiesto dalla legge. La Corte, rilevando questo difetto, ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di procura, senza esaminare il merito della questione.
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