Un produttore francese e uno italiano stipulano nel 1963 un accordo di coproduzione per un film. L'accordo riserva al produttore francese i diritti di sfruttamento cinematografico in Francia e nel resto del mondo, con una quota del trenta per cento, affidando al partner italiano solo la distribuzione estera. Successivamente, il produttore italiano cede abusivamente l'intera titolarità a un terzo, avviando una catena di trasferimenti fino a una società statunitense. Il produttore francese agisce in giudizio per accertare l'usurpazione dei propri diritti. I giudici di merito accolgono la domanda, rilevando che il produttore italiano non aveva il potere di vendere i diritti altrui. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso della società statunitense, confermando che l'interpretazione dei contratti spetta esclusivamente ai giudici di merito.
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