La Corte di Cassazione ha esaminato un caso di pagamento di un bonifico domiciliato a un soggetto non legittimato che ha presentato un documento di identità falso. La società ordinante aveva citato in giudizio l'istituto pagatore per inadempimento. La Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che la responsabilità dell'istituto pagatore è di natura contrattuale e va valutata secondo il criterio della diligenza professionale (art. 1176 c.c.). L'istituto non è responsabile se dimostra di aver agito con la dovuta diligenza nell'identificare il beneficiario, verificando la corrispondenza dei dati, il codice fiscale e la password, anche se il documento si è poi rivelato falso. Non è stato ritenuto necessario, in assenza di previsione contrattuale, richiedere un secondo documento di identità.
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