In una locazione abitativa, il contratto consentiva il recesso anticipato con preavviso di sei mesi nel caso in cui l'inquilino avesse acquistato un immobile a Milano. L'inquilino ha comunicato il recesso anticipato dalla locazione dopo aver firmato un preliminare di compravendita, omettendo però di indicare espressamente la motivazione nella lettera di disdetta. Il locatore ha contestato la validità del recesso, chiedendo il pagamento dei canoni e sostenendo la necessità del rogito notarile definitivo e della specifica indicazione della causa. I giudici di merito hanno ritenuto valido il recesso, compensando i canoni con il deposito cauzionale. La Corte di Cassazione, ritenendo la questione di particolare rilevanza, ha disposto la trattazione in pubblica udienza per chiarire gli obblighi formali della disdetta convenzionale.
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