Un'azienda produttrice contestava elevate fatture per la fornitura idrica. Dopo la sospensione del servizio, le parti hanno stipulato un accordo transattivo in cui l'azienda riconosceva una parte cospicua del debito, riservandosi di contestarne una quota residua di 100.000 euro. Successivamente, l'azienda ha agito in giudizio per contestare l'intero debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, qualificando l'accordo come una transazione novativa. Questo tipo di accordo ha estinto il rapporto di debito originario per la parte riconosciuta, rendendolo non più contestabile. L'azione legale era ammissibile solo per la quota residua, ma il ricorso è stato respinto anche su questo punto perché l'azienda non aveva specificato quali fatture, entro quel limite, intendeva contestare.
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