Un Comune richiedeva ad alcuni assegnatari di aree PEEP un conguaglio per i maggiori costi di acquisizione dei suoli, calcolato con il metodo della "spalmatura". La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 30062/2023, ha chiarito la questione. Ha stabilito che, in virtù del principio del pareggio economico, il conguaglio è dovuto anche se la clausola contrattuale è generica. Inoltre, ha precisato che il metodo della "spalmatura" dei costi è legittimo per ripartire le spese di acquisizione delle aree destinate a opere di urbanizzazione funzionali a tutti i lotti, ma non per spalmare i costi di acquisto di altri lotti assegnati ad altri soggetti.
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